Art. 2.
(Compiti delle regioni).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i rispettivi piani sanitari e sulla base dei criteri definiti dai progetti-obiettivo in materia materna e infantile, individuati dal Piano sanitario nazionale, definiscono modelli organizzativi assistenziali idonei al raggiungimento delle finalità della presente legge, anche attraverso il potenziamento dei consultori di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, e successive modificazioni, e ne verificano lo stato di attuazione attraverso un opportuno sistema di monitoraggio condiviso con le aziende sanitare locali (ASL) che promuovono gli interventi.